Iter procedimentale

 

Iter procedimentale

Nullità del pignoramento, dell’ipoteca, del fermo amministrativo e dell’intimazione di pagamento

L’agenzia delle Entrate-Riscossione non può mettere in esecuzione le cartelle esattoriali senza rispettare un iter procedimentale ben preciso ed in tempi ben determinati.

Semplificando questo deve essere il corretto iter:

  1. Notifica contravvenzione/avviso di accertamento/avviso di addebito.
  2. Notifica cartella esattoriale.
  3. Notifica intimazione di pagamento/comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria/comunicazione preventiva iscrizione fermo amministrativo.
  4. Pignoramento, iscrizione ipotecaria, fermo amministrativo, declaratoria di fallimento.
  5. Vendita immobile ipotecato, vendita veicolo.

La mancata e perfetta notifica di uno solo di questi atti comporta la nullità di tutta l’attività dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’annullamento del debito esattoriale.

Questo iter procedimentale è previsto dal DPR 602/1973 e dal punto 3 al 4 dall’art. 50 comma 2 della richiamata normativa.

La normativa è stata costantemente confermata dalla giurisprudenza, anche recentemente dalla Cassazione n° 4526/2022.