Iter procedimentale
Nullità del pignoramento, dell’ipoteca, del fermo amministrativo e dell’intimazione di pagamento
L’agenzia delle Entrate-Riscossione non può mettere in esecuzione le cartelle esattoriali senza rispettare un iter procedimentale ben preciso ed in tempi ben determinati.
Semplificando questo deve essere il corretto iter:
- Notifica contravvenzione/avviso di accertamento/avviso di addebito.
- Notifica cartella esattoriale.
- Notifica intimazione di pagamento/comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria/comunicazione preventiva iscrizione fermo amministrativo.
- Pignoramento, iscrizione ipotecaria, fermo amministrativo, declaratoria di fallimento.
- Vendita immobile ipotecato, vendita veicolo.
La mancata e perfetta notifica di uno solo di questi atti comporta la nullità di tutta l’attività dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’annullamento del debito esattoriale.
Questo iter procedimentale è previsto dal DPR 602/1973 e dal punto 3 al 4 dall’art. 50 comma 2 della richiamata normativa.
La normativa è stata costantemente confermata dalla giurisprudenza, anche recentemente dalla Cassazione n° 4526/2022.