Decadenza e prescrizione
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può notificare la cartella esattoriale e gli atti successivi quando vuole, ma deve farlo entro termini ben precisi.
La decadenza si attua quando l’ADER notifica la cartella molto tempo dopo l’iscrizione a ruolo esattoriale del tributo. In questo caso l’ADER perde la possibilità di esercitare il potere impositivo, e quindi di chiedere legittimamente le somme di denaro al contribuente.
La decadenza si avvera per un mancato comportamento nei tempi previsti dalla legge.
La prescrizione comporta la perdita al diritto di riscuotere se non esercitato in un periodo temporale previsto dalle norme.
I termini di prescrizione si calcolano dall’ultima notifica valida. Dal giorno dell’ultima notifica, inizia a decorrere ex novo il termine di prescrizione.
I vari tipi di imposte
IVA-IRPEF-IRAP-IRES ecc.
Termini di prescrizione
I tributi erariali seguono i dettami dell’art. 2946 del Codice civile.
La norma codicistica determina la prescrizione in dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo.
La Cassazione ha specificato che a questi crediti si applica la prescrizione di 5 anni per gli interessi e le sanzioni in quanto applicabile l’articolo 2948 n. 4 del Codice civile per le cosiddette “prestazioni periodiche”.
Termini di decadenza
L’articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che la cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
- del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36 ter del citato D.P.R. n. 600 del 1973;
- del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.
Questi termini sono stati introdotti dal Decreto-Legge del 17 giugno 2005, n. 106, articolo 1, comma 5 ter, che ha modificato il citato articolo 25.
Per I tributi locali
Termini di prescrizione
Anche per i tributi locali si applica la prescrizione di 5 anni per gli interessi e le sanzioni in quanto applicabile l’articolo 2948 n. 4 del Codice civile per le cosiddette “prestazioni periodiche”. Quindi i tributi locali si prescrivono nell’arco di cinque anni dall’ultima notifica valida. Questo principio è stato affermato anche dalla Cassazione con sentenza del 23 febbraio 2010 n. 4283.
I tributi locali, ad esempio, sono la tassa per lo smaltimento rifiuti, per l’occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile.
Termini di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento
Tributi successivi al 1° gennaio 2007
A partire dal 1° gennaio 2007, per effetto della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 161, gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
Entro quale termine, dunque, la cartella esattoriale deve essere notificata?
Per i tributi locali è intervenuta la finanziaria del 2007 (Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, comma 163) che ha stabilito:
“Per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo“.
Quindi la cartella deve essere notificata entro e non oltre i 3 anni.
Contravvenzioni al Codice della Strada e sanzioni elevate ai sensi della L. 689/1981
Termini di prescrizione
L’articolo 28 della Legge n. 689/81: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione“.
Quindi la cartella deve essere notificata entro e non oltre i 5 anni.
Termini di decadenza
L’articolo 1, comma 153, della Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), che ha modificato l’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per il quale: “A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell‘acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».
Quindi la cartella deve essere notificata entro e non oltre i 2 anni dalla consegna del ruolo esattoriale.
I crediti INPS ed INAIL
Termini di prescrizione
La Legge 335/95 (entrata in vigore il 17 agosto 1995) ha modificato i termini di prescrizione in materia contributiva, effettuando delle distinzioni tra i crediti relativi ai periodi antecedenti il 1° gennaio 1996 e quelli relativi ai periodi successivi. La norma si applica anche ai contributi dovuti da artigiani, da esercenti attività commerciali e da lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.
il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato.
Termini di decadenza
L’INPS ha l’obbligo di rendere esecutivi i ruoli entro (articolo 25 del Decreto Legislativo n. 46/99):
- il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento, per i contributi o premi non versati dal debitore; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza da parte dell’ente;
- il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici;
- il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo per quelli sottoposti a gravame giudiziario.
I suddetti termini decadenziali hanno decorrenza per le scadenze maturate dopo l’1.1.2001 (articolo 1, comma 20, del Decreto-Legge n. 346/2000).
La data in cui il ruolo è reso esecutivo deve essere riportata nella successiva cartella di pagamento in modo da consentire al contribuente di conoscere e verificare la tempestività dell’adempimento (articolo 25, comma 2 bis, del D.P.R. 602/73, inserito dall’articolo 8, del Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32).
Non è previsto un termine di decadenza per la notifica della cartella avente ad oggetto crediti contributivi.
Se questi termini non sono rispettati, si può contestare la cartella, eccependo:
- la decadenza dal potere di procedere alla riscossione coattiva tramite ruolo, nel caso si tratti di termini di decadenza;
- l’estinzione del credito preteso, nel caso si tratti di termini di prescrizione.
Per contestare la cartella è necessario fare ricorso al Giudice competente.